La guardie che svolgono servizio di vigilanza ambientale nell’ambito di AGRIAMBIENTE esercitano le seguenti funzioni:
VIGILANZA ITTICA.
Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell’art. 57/3 CPP in relazione all’art. 31 R. D. 1604/31;
VIGILANZA ZOOFILA.
Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell’art. 57/3 CPP in relazione all’art. 6/2 L. 189/2004 (per animali d’affezione).
VIGILANZA TARTUFIGENA.
Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell’art. 57/3 CPP in relazione all’art. 18 L. 752/85;
VIGILANZA VENATORIA.
Agenti Amministrativi – Pubblici ufficiali. Esercitano i poteri previsti dall’art. 13 L. 689/81, dall’art. 255 R. D. 635/1940 e dell’art. 28/5 L. 157/1992. I Pubblici ufficiali, anche quando sono esclusivamente agenti amministrativi devono denunciare ogni reato connesso alla loro attività di vigilanza a norma dell’art. 331 CPP.
Si precisa che le aspiranti guardie volontarie non devono avere precedenti penali e devono effettuare corsi formativi organizzati dalla scrivente.