GUARDIA VENATORIA
COME SI DIVENTA GUARDIA GIURATA VENATORIA VOLONTARIA
Il riconoscimento di guardia giurata volontaria venatoria è concesso a coloro che sono in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall’Amministrazione Provinciale e conseguito a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi dell’art. 27, comma 4°,della L.157/92.
Per poter richiedere il riconoscimento di G.V. Venatoria bisogna:
1) essere cittadino italiano;
2) avere raggiunto la maggiore età ;
3) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
4) non aver subito condanna penale, anche non definitiva, né di avere procedimenti
penali in corso di qualunque genere e natura e né di aver usufruito dell’artt. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del C.P.P..
5) non aver subito, nei tre anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.V., sanzione amministrativa per violazioni alla normativa relative alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale, e naturalistico nonché all’attività faunistico-venatorie e ittiche;
6) essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di G.V., accertata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale;
La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.V. è presentata all’Amministrazione Provinciale Corpo di Polizia Provinciale, tramite una Associazione venatoria, agricola e di protezione ambientale e della protezione animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente e dalle associazioni dei pesca sportivi riconosciuti a livello nazionale. Le richieste di riconoscimento di G.V. devono essere presentate alla Provincia, corredate dalla documentazione, nel periodo compreso fra il 1° febbraio ed il 28 febbraio formulata sulla base dell’allegato. Nel caso di prima richiesta la domanda di riconoscimento può essere presentata in tutto il periodo dell’anno. In questo caso il riconoscimento termina il 30 aprile successivo.
La richiesta, in carta legale, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e dal rappresentante dell’associazione di appartenenza .